Lavoratrici madri: i nuovi requisiti per l'accesso alla pensione
La legge di bilancio ha ulteriormente arricchito la possibilità di riduzione del requisito di età per l’accesso alla pensione a favore delle lavoratrici madri che rientrano nel sistema contributivo (non hanno, cioè, contribuzione accreditata al 31 dicembre 1995) che possono, quindi, anticipare il momento del pensionamento. Tra le lavoratrici in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, unica eccezione è prevista per quelle che hanno effettuato l’opzione al contributivo, ma soltanto per il conseguimento della pensione di vecchiaia ordinaria con 67 anni e 20 anni di contributi, in quanto la scelta per il calcolo contributivo non consente la possibilità di accedere ai trattamenti pensionistici tipici dei contributivi puri.
La riduzione del requisito anagrafico ora è pari a quattro mesi per ciascun figlio nel limite massimo di 16 mesi in presenza di quattro o più figli (prima il massimo era di 12 mesi), mentre resta invariato il beneficio alternativo in base al quale la lavoratrice può richiedere l’aumento del coefficiente di trasformazione maggiorato di un anno in presenza di uno o due figli o di due anni in presenza di tre o più figli, beneficio, questo, che incide, invece, sulla misura della prestazione.
L’Inps, precisa, inoltre, le tipologie di pensione per le quali, nel sistema contributivo, si può beneficiare della riduzione:
- pensione di vecchiaia all’età di 67 anni unitamente a 20 anni di contributi e importo soglia pari ad una volta il valore dell’assegno sociale;
- pensione di vecchiaia all’età di 71 anni unitamente a 5 anni di contribuzione effettiva;
- pensione anticipata all’età di 64 anni unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione effettiva e importo soglia di 3, 2,6 o 2,8 volte l’assegno sociale.
L’applicazione del beneficio non avviene d’ufficio e, quindi, è necessario che l’interessata lo richieda al momento della presentazione della domanda di pensione.
Incremento delle pensioni pari o inferiori al TM
La legge di bilancio 2025 ha riconosciuto un incremento alle pensioni lorde, complessivamente in pagamento, di importo non superiore al trattamento minimo Inps (603,4€ nel 2025) pari al 2,2% per il 2025 e all’1,3% per il 2026.
INCREMENTO MASSIMO MENSILE (art.1, comma 310, legge n. 197/2022, come modificato dall’art. 1, comma 177, della legge di Bilancio 2025) |
Trattamento Minimo | % incremento | Incremento massimo riconosciuto | Importo massimo riconosciuto |
603,40 € | 2,2% | 13,27 € | 616,67 € |
Ricordiamo che tali somme, corrisposte con la stessa cadenza di pagamento della pensione, sono fiscalmente imponibili e, conseguentemente, assoggettate a tassazione. Non rilevano, invece, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti in ciascun anno per il diritto a tutte le prestazioni collegate al reddito.
Incremento della maggiorazione sociale
E’ stato riconosciuto, inoltre, un incremento della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di 8 euro al mese per il solo 2025. Contestualmente, il limite reddituale massimo oltre il quale l’incremento non è riconosciuto è incrementato di 104 euro annui.
Questi incrementi sono riconosciuti d’ufficio dall’INPS ai soggetti già titolari della maggiorazione sociale e del relativo incremento.